Patente - Agenzia Piccaluga

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Patente

Guida

La patente di guida è un'autorizzazione amministrativa necessaria per la conduzione su strade pubbliche di veicoli a motore, che viene rilasciata dopo che siano stati accertati i requisiti psicofisici, morali e attitudinali della persona.

Vedere anche:

Rinnovo della validità

Neopatentati

Limitazioni alla guida

Conversione patenti estere

Requisiti fisici e mentali

Limitazioni NEOPATENTATI

Le limitazioni alla guida per i neopatentati sono descritte all'articolo 117 del codice della strada:

  • Per i primi tre anni dal conseguimento della patente B è vietato il superamento del limite di 100 km/h nelle autostrade e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali.

  • Per il primo anno dal conseguimento della patente B, rilasciata a partire dal 9 febbraio 2011, è vietato condurre autoveicoli con una potenza specifica rispetto alla tara superiore a 55 kW/t. Inoltre non è possibile condurre autoveicoli di categoria M1 con una potenza assoluta maggiore di 70 kW;[10] i veicoli della classe M1 sono veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti oltre al conducente (le comuni automobili). Tale norma non si applica ai veicoli destinati al trasporto di persone invalide, purché un invalido sia presente a bordo.

  • Per i primi due anni dal conseguimento della patente A (ad accesso graduale) è vietata la conduzione di motocicli con potenza specifica superiore a 25 kW e/o 0,16 kW/kg riferita alla tara. La norma non è da considerarsi se viene sostenuta la prova pratica su motociclo adatto oltre il 21º anno di età.


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Limitazioni sulla patente (codici)
le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.
I codici sono stabiliti nel modo seguente:
Codici da 01 a 99: codici unionali armonizzati
CONDUCENTE (motivi medici)
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01 Occhiali
01.02 Lenti a contatto
01.03 Occhiali protettivi
01.04 Lente opaca
01.05 Occlusore oculare
01.06 Occhiali o lenti a contatto
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
02.02 Apparecchi acustici biauricolari
03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori
05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione
05.03 Guida senza passeggeri
05.04 Velocità di guida limitata a... km/h
05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
05.06 Guida senza rimorchio
05.07 Guida non autorizzata in autostrada
05.08 Niente alcool
MODIFICHE DEL VEICOLO
10. Cambio di velocità modificato
10.01 Cambio manuale
10.02 Cambio automatico
10.03 Cambio elettronico
10.04 Leva del cambio adattata
10.05 Senza cambio marce secondario
15. Frizione modificata
15.01 Pedale della frizione adattato
15.02 Frizione manuale
15.03 Frizione automatica
15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
20. Dispositivi di frenatura modificati
20.01 Pedale del freno modificato
20.02 Pedale del freno allargato
20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04 Pedale del freno ad asola
20.05 Pedale del freno basculante
20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09 Freno di stazionamento modificato
20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
20.13 Freno a ginocchio
20.14 Freno di servizio a comando elettrico
25. Dispositivi di accelerazione modificati
25.01 Pedale dell'acceleratore modificato
25.02 Acceleratore ad asola
25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
25.04 Acceleratore manuale
25.05 Acceleratore a ginocchio
25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
30.01 Pedali paralleli
30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03 Acceleratore e freno a slitta
30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi
30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
30.06 Fondo rialzato
30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
30.10 Sostegno per calcagno/gamba
30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
40. Sterzo modificato
40.01 Servosterzo standard
40.02 Servosterzo rinforzato
40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
40.04 Piantone del volante prolungato
40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06 Volante inclinabile
40.07 Volante verticale
40.08 Volante orizzontale
40.09 Sterzo controllato tramite piede
40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11 Volante con impugnatura a manovella
40.12 Volante dotato di ortosi della mano
40.13 Con ortosi collegata al tendine
42. Retrovisore/i modificato/i
42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango
42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43. Sedile conducente modificato
43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
43.06 Cinture di sicurezza modificate
43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01 Impianto frenante su una sola leva
44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)
44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
45. Solo per motocicli con sidecar
46. Solo per tricicli
50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)
78. Limitata a veicoli con cambio automatico
79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13, della direttiva 2006/126/CE
79.01 Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
79.02 Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
79.03 Limitata a tricicli
79.04 Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 Kg
79.05 Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/Kg
79.06 Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3500 Kg
80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni
90. Codici utilizzati in combinazione con codici che definiscono modifiche del veicolo
90.01: : a sinistra
90.02: : a destra
90.03: : sinistra
90.04: : destra
90.05: : mano
90.06: : piede
90.07: : utilizzabile.
95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... [ad esempio: 95.01.01.2012]
96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 Kg quando la massa limite complessiva supera 3500 Kg ma non supera 4250
97. Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11.
13) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente.
b) la spiegazione delle seguenti rubriche numerate che si trovano a pagina 1 e 2 della patente; 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12.  
c) Sul modello UE di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.
4. Disposizioni particolari
a) La patente di guida reca, sulla pagina 1, nell'angolo inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde, bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale è sottoposto all'esito favorevole della notifica del presente decreto alla Commissione Europea.  
b) Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per le voci 9-12 sulla pagina 2 della patente.
Conversione patenti estere

Art. 136. C.d.s. - Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 136 (Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo).
1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana e' rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente convertita e' ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se' stante.
2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita e' annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa e' disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128.
3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.
4. Nel caso in cui e' richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, e' rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.
(1) Sulla materia, v. anche d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti di guida), che stabilisce la equivalenza delle patenti rilasciate da Stati della UE con le patenti italiane. (2) Così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).(3) Per il d. m. 8 agosto 1994 , la conversione di patenti comunitarie anche oltre il decorso annuale della residenza è puramente facoltativa.

REQUISITI MINIMI DI IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
                                                     Allegato III                                              (previsto dall'articolo 23)  
L'articolo 119 del Codice della strada prevede  la  presentazione di una certificazione medica,  rilasciata  dai  medici  di  cui  allo stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per  il rinnovo di validita' di quest'ultima, nonche' nelle ipotesi in cui e' emesso uno specifico provvedimento di  revisione  della  patente,  ai sensi dell'articolo 128 del Codice della strada.      Tale certificazione deve conformarsi ai  requisiti  di  idoneita' fisica e psichica stabiliti dagli articoli da  319,  320,  321,  323, 324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre  1992,  n.  495.  Per quanto concerne le seguenti patologie:      - vista,      - affezioni cardiovascolari,      - diabete mellito,      - epilessia,      - dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool,      - uso di sostanze stupefacenti o psicotrope  e  abuso  e  consumo abituale di medicinali,      - turbe psichiche,      si fa riferimento a quanto di seguito stabilito.
Conseguentemente, nell'articolo 320, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, appendice II le voci relative alle su elencate patologie sono soppresse.      Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati  in due gruppi:
  • Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM,  A,  A1,A2, B1, B, e BE.
  • Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonche' i titolari  di  certificato  di  abilitazione professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all'articolo 311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

A. REQUISITI VISIVI
A. 1. Il  candidato  al  conseguimento  della  patente  di  guida (ovvero chi deve rinnovarla o ha  l'obbligo  di  revisione  ai  sensi dell'art. 128 del  codice  della  strada)  deve  sottoporsi  a  esami appropriati per accertare  la  compatibilita'  delle  sue  condizioni visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con particolare  attenzione:  acutezza  visiva,  campo  visivo,   visione crepuscolare, sensibilita' all'abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se c'e' motivo di dubitare  che  la  sua  vista  non  sia  adeguata,  il candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale.
A.2. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio della patente puo' essere  autorizzato  da  parte  della  Commissione medica locale in "casi eccezionali", correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla  guida.  In  questi casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla  Commissione che  verifica,  avvalendosi  di  accertamenti  da  parte  di   medico specialista oculista anche l'assenza di altre patologie  che  possono pregiudicare  la   funzione   visiva,   fra   cui   la   sensibilita' all'abbagliamento,   al   contrasto,   la    visione    crepuscolare, eventualmente  avvalendosi  anche  di  prova  pratica  di  guida  .La documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base  del giudizio espresso dovra' restare agli atti per almeno cinque anni.

A.3. Gruppo 1
A.3.1. Il candidato al rilascio o al  rinnovo  della  patente  di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile sommando l'acutezza visiva posseduta da entrambi gli  occhi,  purche' il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2 .
A.3.2. Il campo visivo binoculare posseduto deve  consentire  una visione in orizzontale di almeno 120 gradi,  con  estensione  di  non meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di  20  gradi  verso l'alto e verso il basso. Non devono essere  presenti  difetti  in  un raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale,  inoltre  deve  essere posseduta una  visione  sufficiente  in  relazione  all'illuminazione crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo  abbagliamento  e  un' idonea sensibilita' al contrasto, in caso di  insufficienza  di  tali due ultime funzioni la Commissione medica locale puo' autorizzare  la guida solo alla luce diurna.
A.3.3. Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida puo' essere rilasciata  o  rinnovata dalla Commissione con validita' limitata nella durata e se  del  caso con limitazione per la guida notturna ,avvalendosi di  consulenza  da parte di medico specialista oculista.
A.3.4. Il candidato al rilascio o al  rinnovo  della  patente  di guida monocolo, organico o  funzionale,  deve  possedere  un'acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente  correttiva  se ben tollerata.  Il  medico  monocratico  deve  certificare  che  tale condizione  di  vista  monoculare  esiste  da  un  periodo  di  tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire  l'adattamento del  soggetto  e  che  il  campo  visivo  consenta  una  visione   in orizzontale di almeno 120 gradi e di  non  meno  di  60  gradi  verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30  gradi  verso il basso.      Non devono essere presenti difetti  in  un  raggio  di  30  gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente  in  relazione  all'illuminazione  crepuscolare  e   dopo abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea  sensibilita'  al contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate.      Nel caso in cui  uno  o  piu'  requisiti  non  sono  presenti  il giudizio  viene  demandato  alla  Commissione  medica   locale   che, avvalendosi di consulenza da parte di  medico  specialista  oculista, valuta con estrema  cautela  se  la  patente  di  guida  puo'  essere rilasciata o rinnovata, eventualmente con  validita'  limitata  nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.      A.3.5. A seguito di  diplopia  sviluppata  recentemente  o  della perdita  improvvisa  della  visione  in  un  occhio,  ai   fini   del raggiungimento di un adattamento adeguato non e'  consentito  guidare per un congruo periodo  di  tempo,da  valutare  da  parte  di  medico specialista oculista; trascorso tale periodo, la  guida  puo'  essere autorizzata dalla Commissione medica locale, acquisito il  parere  di un medico specialista oculista,  eventualmente  con  prescrizione  di validita' limitata nella durata e se del caso con limitazione per  la guida notturna.

A.4. Gruppo 2
A.4.1. Il candidato al rilascio o al  rinnovo  della  patente  di guida deve possedere una visione binoculare con  un'acutezza  visiva, se del caso raggiungibile con lenti correttive,  di  almeno  0,8  per l'occhio piu' valido e di almeno 0,4 per l'occhio meno valido. Se per ottenere i valori di 0,8 e  0,4  sono  utilizzate  lenti  correttive, l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o  mediante correzione per mezzo di lenti a tempiale con  potenza  non  superiore alle otto diottrie  come  equivalente  sferico  o  mediante  lenti  a contatto anche con potere diottrico  superiore.  La  correzione  deve risultare ben tollerata
A.4.2. Il campo  visivo  orizzontale  binoculare  posseduto  deve essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 25 gradi verso l'alto e 30 verso  il  basso.  Non devono essere presenti binocularmente difetti  in  un  raggio  di  30 gradi rispetto all'asse centrale.
A.4.3. La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente che presenta  significative  alterazioni della visione crepuscolare e della sensibilita' al  contrasto  e  una visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non idoneo anche nell'occhio con risultato migliore o diplopia.      A seguito della perdita della visione da un  occhio  o  di  gravi alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano  l'idoneita' alla guida o di insorgenza di  diplopia  deve  essere  prescritto  un periodo di adattamento adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non e' consentito guidare. Trascorso tale periodo la  Commissione  medica locale, acquisito il parere di un medico  specialista  oculista  puo' consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni.

B. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI
Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato  al rilascio o al rinnovo di  una  patente  di  guida  a  una  improvvisa menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale  da  provocare  una repentina alterazione  delle  funzioni  cerebrali,  costituiscono  un pericolo per la sicurezza stradale.

B.1. Gruppo 1
B.1.1. La patente di guida non  deve  essere  ne'  rilasciata  ne' rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.
B.1.2. La patente di guida puo' essere rilasciata o  rinnovata  al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco,  previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.
B.1.3. Il  rilascio  o  il  rinnovo  della  patente  di  guida  al candidato o conducente colpito da anomalie della  tensione  arteriosa deve essere valutato in funzione degli altri dati  dell'esame,  delle eventuali complicazioni associate e del  pericolo  che  esse  possono costituire per la sicurezza della circolazione.
B.1.4. In generale, la  patente  di  guida  non  deve  essere  ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da  angina pectoris che si manifesti in  stato  di  riposo  o  di  emozione.  Il rilascio  o  il  rinnovo  della  patente  di  guida  al  candidato  o conducente  che  sia  stato  colpito  da  infarto  del  miocardio  e' subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

B.2. Gruppo 2
B.2.5. L'autorita' medica  competente  tiene  in  debito  conto  i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei  veicoli  che rientrano nella definizione di tale gruppo.

C. DIABETE MELLITO
Nelle  disposizioni  per  "ipoglicemia  grave"  si   intende   la condizione in cui e' necessaria  l'assistenza  di  un'altra  persona, mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la  manifestazione  in un periodo  di  12  mesi  di  una  seconda  ipoglicemia  grave.  Tale condizione e' riconducibile esclusivamente a patologia  diabetica  in trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie  gravi,  come l'insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree  e glinidi.

C.1. Gruppo 1
C.1.1. L'accertamento dei requisiti per il rilascio o il  rinnovo della patente di guida del candidato  o  del  conducente  affetto  da diabete mellito e' effettuato dal medico monocratico di cui al  comma 2 dell'articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione  del parere   di   un   medico   specialista   in   diabetologia   o   con specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30  gennaio  1998  e successive modifiche e integrazioni.) operante  presso  le  strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.
C.1.2. In caso di presenza di comorbilita' o di gravi complicanze che possono pregiudicare la  sicurezza  alla  guida  il  giudizio  di idoneita' e' demandato alla Commissione medica locale.    In caso di trattamento  farmacologico  con  farmaci  che  possono indurre una ipoglicemia grave  il  candidato  o  il  conducente  puo' essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un periodo massimo di 5  anni,  nel  rispetto  dei  limiti  previsti  in relazione all'eta'.
C.1.3. La patente di guida non deve  essere  ne'  rilasciata  ne' rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o  di  un'alterazione  dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto da diabete mellito deve  dimostrare  di  comprendere  il  rischio  di ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.
C.1.4. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento  solo  dietetico,  o  con  farmaci   che   non   inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori  dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1,  inibitori  del  DPP-IV  in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo  di  durata di validita' della patente di guida, in assenza  di  complicanze  che interferiscano con la  sicurezza  alla  guida,  puo'  essere  fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'eta'.

C.2. Gruppo 2
C.2.1. In caso di trattamento con  farmaci  che  possano  indurre ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come  sulfaniluree e glinidi,) l'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica locale, a candidati  o  conducenti  affetti  da  diabete  mellito  e' effettuato  avvalendosi  di  consulenza  da  parte   di   un   medico specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998  e  successive  modifiche  e  integrazioni.) operante presso  le  strutture  pubbliche  o  private  accreditate  e convenzionate , che possa attestare le seguenti condizioni:    a)  assenza  di  crisi  di  ipoglicemia  grave  nei  dodici  mesi precedenti;    b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia;    c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la sua condizione,  monitorando  il  livello  di  glucosio  nel  sangue, secondo il piano di cura;    d) il conducente ha dimostrato di comprendere i  rischi  connessi all'ipoglicemia;    e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete  che  possano compromettere la sicurezza alla guida.    In questi casi, la patente di  guida  puo'  essere  rilasciata  o confermata di validita' per un periodo massimo di tre anni o  per  un periodo inferiore in relazione all'eta'.
C.2.2. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento  solo  dietetico,  o  con  farmaci   che   non   inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori  dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1,  inibitori  del  DPP-IV  in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo  di  durata della patente di guida, in assenza di complicanze che  interferiscano con la sicurezza alla guida, puo' essere fissato  secondo  i  normali limiti di legge previsti in relazione all'eta'.
C.2.3. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche  al  di  fuori  delle  ore  di  guida,  ricorre  l'obbligo   di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile,  per  l'adozione  del provvedimento di cui all'articolo 128 del codice della strada.
C.2.4. In caso di modifiche della terapia  farmacologica  durante il periodo di validita' della patente di  guida  di  veicoli  sia  di Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti"come sulfaniluree  o   glinidi);   ricorre   l'obbligo   di   segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del Codice della strada .

D. EPILESSIA
D.1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per  la  sicurezza stradale allorche' sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore. La valutazione pertanto dovra' essere fatta con particolare attenzione da parte della Commissione medica locale.    Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due  o  piu'  crisi epilettiche non provocate, a distanza di meno di  cinque  anni  l'una dall'altra.    Per "crisi epilettica provocata" si intende una  crisi  scatenata da una causa identificabile e potenzialmente evitabile.
D.2. Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida.  E'  richiesto  il parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente, (ai  sensi  del  D.M.  30  gennaio  1998  e  successive  modifiche  e integrazioni.) che deve specificare il periodo di  interdizione  alla guida.
D.3. E'  estremamente  importante   identificare   la   sindrome epilettica  specifica  per  valutare  correttamente  il  livello   di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la  guida  (compreso  il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia piu'  adeguata.  La valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente (ai sensi  del  D.M.  30  gennaio  1998  e successive modifiche e integrazioni.).
D.4. Le persone che  sono  considerate  clinicamente  guarite  su certificazione  rilasciata  da  uno  specialista  in  neurologia   (o disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche  da almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono  piu' soggette a restrizioni o limitazioni.
D.5. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino tuttora  in  trattamento  saranno  ancora  sottoposti   a   controlli periodici da parte della Commissione medica locale che stabilira'  la durata del periodo di idoneita' dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento non e' previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2.
D.6. Tutta la documentazione sanitaria dovra' restare  agli  atti della Commissione medica locale per almeno dieci anni .

D.7. Gruppo 1
D.7.1. La patente di guida di un  conducente  con  epilessia  del gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione  da  parte  della Commissione medica locale finche' l'interessato non  abbia  trascorso un periodo di cinque anni  senza  crisi  epilettiche  in  assenza  di terapia.    I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per  una patente di guida senza restrizioni. Vi e' obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o  della  revisione  di  validita' della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione  civile  dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni  che per motivi  istituzionali  di  ordine  amministrativo  previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato  l'esistenza  di  tale condizione (per esenzione dalla spesa  sanitaria,  riconoscimento  di invalidita' civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc ) .
D.7.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto  una crisi  epilettica  provocata  a  causa  di  un   fattore   scatenante identificabile, con scarsa probabilita' che  si  ripeta  al  volante, puo'  essere  dichiarato  idoneo  alla  guida  su  base  individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se  del  caso,  l'idoneita' deve  essere  certificata  tenendo  conto   degli   altri   requisiti psicofisici  richiesti  dalle  norme  vigenti,  con  riferimento,  ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilita').
D.7.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica  non  provocata  puo'  essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a  condizione  che  sia  stata  effettuata  una  valutazione   medica specialistica appropriata. Il periodo di osservazione  dovra'  essere protratto finche' l'interessato non abbia  trascorso  un  periodo  di cinque anni senza crisi epilettiche.
D.7.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.
D.7.5. Epilessia:  il  conducente  o  il  candidato  puo'  essere dichiarato  idoneo  alla  guida  dopo  un  periodo,   documentato   e certificato da parte dello specialista neurologo, di  un  anno  senza ulteriori crisi.
D.7.6 Crisi esclusivamente durante il sonno: il  candidato  o  il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il  sonno  puo' essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il  manifestarsi delle crisi sia stato osservato  per  un  periodo  non  inferiore  al periodo senza crisi previsto per l'epilessia ( un anno ). In caso  di attacchi/crisi durante la veglia, e' richiesto un periodo di un  anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio  della  patente  di guida (cfr. "Epilessia").
D.7.7. Crisi senza effetti  sullo  stato  di  coscienza  o  sulla capacita'  di  azione:  il  candidato  o  il  conducente  che  soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali e' dimostrato che non incidono sullo stato di  coscienza  e  che  non  causano  incapacita' funzionale, puo' essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per  un  periodo  non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un  anno). In caso di attacchi/crisi di natura diversa, e' richiesto un  periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima  del  rilascio  della patente di guida (cfr. "Epilessia").
D.7.8 Crisi dovute a modificazioni o a  riduzioni  della  terapia antiepilettica per decisione del  medico:  al  paziente  puo'  essere raccomandato di non guidare per un periodo di  sei  mesi  dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi  che  si manifestano nel  periodo  in  cui  il  trattamento  medico  e'  stato modificato o sospeso per  decisione  del  medico,  il  paziente  deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se  il  trattamento  efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.
D.7.9. Dopo un intervento chirurgico per curare  l'epilessia:  il conducente o il candidato puo' essere dichiarato  idoneo  alla  guida dopo  un  periodo,  documentato  e   certificato   da   parte   dello specialista, di un anno senza ulteriori crisi.

D.8. Gruppo 2
D.8.1. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici  per tutto il prescritto periodo di dieci anni senza  crisi.  Deve  essere stato effettuato un controllo medico appropriato con un  approfondito esame neurologico che non ha rilevato alcuna  patologia  cerebrale  e alcuna attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG).
D.8.2. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha avuto  una crisi  epilettica  provocata  a  causa  di  un   fattore   scatenante identificabile con scarsa  probabilita'  di  ripetizione  durante  la guida puo' essere dichiarato idoneo alla guida  su  base  individuale per  veicoli  ad  uso  privato  e   non   per   trasporto   terzi   , subordinatamente a un parere neurologico. Dopo  l'episodio  acuto  e' opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.    Un  soggetto  con  una  lesione  strutturale  intracerebrale  che presenta un rischio accresciuto di crisi  non  deve  guidare  veicoli appartenenti al gruppo  2  (se  del  caso,  l'idoneita'  deve  essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol  o ad altri fattori di morbilita').
D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica  non  provocata  puo'  essere dichiarato idoneo alla guida dopo un  periodo  di  dieci  anni  senza ulteriori  crisi  senza  il  ricorso  a  farmaci  antiepilettici,   a condizione  che  sia  stata   effettuata   una   valutazione   medica specialistica appropriata.
D.8.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida (se del caso, l'idoneita' deve essere  certificata  tenendo  conto  degli altri  requisiti  psicofisici  richiesti  dalle  norme  vigenti,  con riferimento, ad esempio, all'uso di  alcol  o  ad  altri  fattori  di morbilita').
D.8.5. Epilessia:  devono  trascorrere  dieci  anni  senza  crisi epilettiche, senza l'assunzione di  farmaci  antiepilettici  e  senza alcuna attivita' epilettiforme  all'elettroencefalogramma  (EEG).  La stessa regola  si  applica  anche  in  caso  di  epilessia  dell'eta' pediatrica. In  questi  casi  la  Commissione  dovra'  stabilire  una validita' limitata che non potra' essere superiore a due anni.    Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa  o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono  ancora  verificate.  In  una  siffatta situazione ai fini del rilascio della patente di guida la Commissione medica locale dovra' attentamente valutare tale  rischio,  stabilendo un opportuno periodo di verifica, con validita' della possibilita' di guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto.

E. ALCOOL
Il consumo di alcool costituisce un pericolo  importante  per  la sicurezza stradale. Tenuto conto  della  gravita'  del  problema,  si impone una grande vigilanza sul piano medico.

E.1. Gruppo 1
La patente di guida non deve essere rilasciata ne'  rinnovata  al candidato  o  conducente  che  si  trovi  in  stato   di   dipendenza dall'alcool o che non  possa  dissociare  la  guida  dal  consumo  di alcool. La patente di guida puo' essere  rilasciata  o  rinnovata  al candidato o conducente che si sia  trovato  in  stato  di  dipendenza dall'alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa valutazione della Commissione medica locale.

E.2. Gruppo 2
La Commissione medica locale tiene in debito conto e  valuta  con estrema severita' i rischi e pericoli  addizionali  connessi  con  la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.  La validita' della patente, in questi casi non puo' essere  superiore  a due anni.

F. SOSTANZE PSICOTROPE, STUPEFACENTI E MEDICINALI
F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.     La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata  al candidato o conducente  che  faccia  uso  di  sostanze  psicotrope  o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta.
F.2. Abuso o consumo abituale di medicinali.
F.2.1. Gruppo 1    La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'  rinnovata al candidato  o  conducente  che  abusi  o  faccia  uso  abituale  di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui  la quantita' assunta sia tale  da  avere  influenza  sull'abilita'  alla guida. La relativa valutazione della  sussistenza  dei  requisiti  di idoneita' psicofisica per la guida di veicoli a motore  e'  demandata alla Commissione medica locale.
F.2.2. Gruppo 2    La Commissione medica locale tiene in debito conto e  valuta  con estrema severita' i rischi e pericoli  addizionali  connessi  con  la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.  La validita' della patente, in questi casi non puo' essere  superiore  a due anni.

G. TURBE PSICHICHE
G.1. Gruppo 1    La patente di guida  non  e'  ne'  rilasciata  ne'  rinnovata  al candidato o conducente:    - colpito da turbe  psichiche  gravi  congenite  o  acquisite  in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici;    - colpito da ritardo mentale grave;    - colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o  da turbe gravi della  capacita'  di  giudizio,  di  comportamento  e  di adattamento connessi con la personalita' salvo nel  caso  in  cui  la domanda  sia  sostenuta  dal  parere  di  un  medico  autorizzato  ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare    salvo i casi che la commissione medica locale  puo'  valutare  in modo diverso avvalendosi, se del caso della consulenza  specialistica presso strutture pubbliche.
G.2. Gruppo 2    La Commissione medica locale tiene in debito conto e  valuta  con estrema severita' i rischi o pericoli  addizionali  connessi  con  la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.  La validita' della patente, in questi casi non puo' essere  superiore  a due anni.  
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